La Convenzione di Vienna sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni Mobili a New York viene applicata dal giudice solo se le parti ne fanno espressa richiesta in tempo utile, altrimenti si da’ per rinunciata
Una corte federale di New York ha emesso un’interessante sentenza in merito all’applicabilità del CISG che ribadisce a mio avviso l’atteggiamento di chiusura delle corti newyorkesi verso la Convenzione. La decisione e’ nel senso che la Convenzione viene applicata unicamente se le parti ne fanno richiesta e sempre che cio’ avvenga nelle fasi preliminari del giudizio e non nelle fasi finali. Se non lo fanno, le parti vi “rinunciano”. Hesham Zaghloul Eldesouky, et al., Plaintiffs v. Hatem Abdel Aziz, 11-CV-6986 (S.D.N.Y. April 8, 2015).
Nel caso di specie, la corte – con un summary judgment – aveva accolto la domanda dell’attore e condannato controparte (contumace) per inadempimento contrattuale, stabilendo che l’ammontare dei danni fosse da stabilirsi in un momento successivo.
Con la quantificazione dei danni, l’attore ha, per la prima volta, richiesto che fosse applicata la Convenzione. Pur riconoscendo che la Convenzione era, in linea di principio, applicabile — in quanto la controversia riguardava una vendita internazionale di beni mobili (semi di lino) tra parti di diversi stati contraenti–, la corte ha ritenuto che l’attore avesse rinunciato alla sua applicazione “attendendo fino a queste ultime tardive fasi processuali per rileverne l’applicabilita”. La corte sembra considerare la questione dell’applicabilita’ della Convenzione come una “choice of law”, come tale da rilevarsi nelle prime fasi del giudizio – cosi’ non e’ naturalmente, perche’ la Convenzione, ratificata dagli Stati Uniti nel 1986 ed in vigore dal 1988, e’ legge di NY esattamente come qualsiasi altro statute.
Forse la non applicazione del CISG avrebbe potuto giustificarsi sulla base dell’Articolo 6 della Convenzione che consente alle parti di escludere l’applicazione della Convenzione (“opt out”). La corte cioe’ avrebbe potuto sostenere che le parti, in virtu’ della loro condotta processuale, avevano potato per escludere il CISG (naturalmente un problema sarebbe dato fatto che una parte era contumace …). Tuttavia questo ragionamento non v’e’ stato.
La corte ha applicato Article 2 UCC (Uniform Commercial Code) rilevando “poiché vi e’ poca giurisprudenza in merito all’applicazione della Convenzione di Vienna sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni Mobili, i giudici spesso si avvalgono dell’Articolo 2…per orientarsi.”
Si noti che la non applicazione del CISG in questo caso ha avuto conseguenze minime (o addirittura inesistenti) perche’ non vi era una sostanziale differenza tra il CISG e lo UCC per le questioni rilevanti, tuttavia avrebbe potuto non essere cosi’. E puo’ non essere cosi’ in casi futuri. Nonostante, a mio modesto parere, non sia corretto considerare il CISG alla stregua di una legge straniera, la cui applicabilita’ vada rilevata (pena la rinuncia), questo e’ il senso della decisione della corte federale del South District di New York ed e’ bene rammentarselo.
Grazie a Sam Hines, collega nel SC International law Committee, per aver segnalato quest’importante decisione.