Fin dal 1995 lo Stato di New York ha introdotti strumenti volti a facilitare alle società l’accesso alla giustizia, così da attrarre business nello Stato. Una delle prime misure introdotte fu la costituzione delle sezioni commerciali specializzate (Commercial Divisions). In seguito New York ha adottato numerosi altri provvedimenti, per esempio, è stata concessa alle parti la possibilità di chiedere che la causa sia decisa sulla base della legge dello Stato di New York, o, ancora, di instaurare un giudizio in questo Stato, nonostante non vi sia nessuna connessione con lo stesso, sempre che sia stato incluso nel contratto il riferimento alla New York General Obligation Law. Tale legge concede la giurisdizione alle corti dello Stato di New York, anche se questa non sussisterebbe per altri motivi, nel caso in cui il valore del contratto in contestazione sia superiore a $250,000 (v. § 5-1402) o a $ 1 milione (v. § 5-1402).
La più recente novità legislativa — entrata in vigore il 2 giugno 2014 — è l’introduzione della Rule 9 Sezione 202.70(g) delle Uniform Rules for the Supreme and County Courts (Rules of Practice for the Commercial Division). Essa intende offrire alle imprese un corsia accelerata di risoluzione delle controversie. In particolare, la Rule 9 permette alle parti coinvolte in una causa commerciale avente un certo valore (e.g., superiore a $500,000 nella contea di New York) di optare per il rito breve. Tale opzione può essere fatta al momento della conclusione del contratto. In particolare, le parti possono stabilire che per tutte le controversie relativa al contratto, si seguiranno le procedure accelerate di cui alla Rule 9 (accelerated adjudication action) e che, per tali controversie, la Commercial Division ha giurisdizione esclusiva.
La Rule 9 garantisce che i procedimenti inizino entro 9 mesi dalla data della Request of Judicial Intervention: prima di questo termine si debbono compiere tutte le attività preliminari e gli eventuali tentativi di risoluzione alternativi della controversia.
Con il rito accelerato, le parti rinunciano espressamente a:
(i) qualsivoglia eccezione relativa alla mancanza di giurisdizione personale o a forum non conveniens;
(ii) diritto di avere la causa decisa da una giuria;
(iii) diritto di ottenere danni ulteriori, ossia i cosiddetti punitive o exemplary damages;
(iv) diritto a presentare appello incidentale in corso di causa (interlocutory appeal)
(v) diritto ad una pretrial discovery prolungata.
Quanto a quest’ultimo aspetto, si noti che la procedura prevista dalla Rule 9 riduce al minimo la pre trial discovery. Salvo diverso accordo, per esempio, sono posti limiti al numero di interrogatories (massimo 7) e di depositions (anch’esse al massimo 7 e limitate anche nella durata, che non può essere superiore alle 7 ore). Anche la discovery documentale e’ fortemente limitata, potendosi richiedere solo documenti inerenti alle domande ed eccezioni presentate.
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