In Harvardsky Prumyslovy Holding, A.S.,-V Likvidaci v. Kozeny N.Y.S.2d —, 2014 WL 1281527, 2014 N.Y. Slip Op. 02250 (1st Dep’t Apr. 1, 2014), una corte d’appello di New York ha deciso che una sentenza penale straniera con cui l’imputato viene anche condannato a risarcire i danni alla parte offesa, può essere riconosciuta ed eseguita– per la parte relativa al risarcimento danni — nello Stato di New York. La sentenza straniera in questione è una sentenza penale emessa nel 2010 dal Tribunale Municipale di Praga, con cui si condanna a pena detentiva un cittadino ceco per il reato di truffa in connessione con la privatizzazione di società pubbliche; l’imputato viene anche condannato a risarcire i danni alle vittime della truffa (sostanzialmente, un fondo d’investimento) per oltre 400 milioni di dollari. Il fondo ricorre alla Corte Suprema dello Stato di New York (n.d.r. il giudice ordinario di prima istanza) per il riconoscimento della sentenza ceca onde soddisfarsi sui beni posseduti da società americana riconducile al condannato. La Corte Suprema nega il riconoscimento adducendo il fatto che il giudizio è penale. In appello (n.d.r. Appellate Division, First Department), la sentenza viene ribaltata. Preliminarmente la corte deve verificare se la sentenza possa essere definita “sentenza straniera” suscettibile di riconoscimento ai sensi della legge applicabile, cioè il Foreign Judgment Act -CPLR 5301(b), il quale limita il riconoscimento a quei “provvedimenti resi da stati esteri che accordino o neghino la condanna al pagamento di una somma di denaro, purché’ non si tratti di sentenze di condanna al pagamento di imposte, multe o altre sanzioni a carattere penale, o di condanna al pagamento di assegni di mantenimento in ambito matrimoniale o familiare.” Il problema consisteva nell’escludere che la condanna al pagamento dei danni in conseguenza di reato fosse da considerare come “imposte, multe o altre sanzioni a carattere penale” perché, se così fosse stato, il provvedimento non sarebbe stato riconoscibile. La posizione del convenuto, rigettata dalla corte, era che il risarcimento danni ha natura compensatoria se emesso da tribunale civile, mentre ha natura sanzionatoria, se reso da tribunale penale. Secondo la corte, invece, la natura dell’organo giudicante è irrilevante: mentre da un lato possono esistere “casi di giudizi civili in cui il compenso disposto per il danneggiato è da considerarsi quale sanzione”, dall’altro “l’esecuzione (di una sentenza straniera) può essere negata (solo) sulla base della natura e dello scopo della sentenza, non della natura dell’organo giudicante”. La Corte nota che il consentire il riconoscimento di sentenze di questo tipo, è conforme alla ratio legis della legge, la quale intendeva imporre uno standard “liberale” per il riconoscimento onde “promuovere il reciproco favore verso sentenze rese nello Stato di New York” che debbano essere riconosciute all’estero. Certamente non si persegue tale obiettivo – nota ancora la corte – se si rifiuta “il riconoscimento di sentenze straniere sulla base di criteri esoterici”, la qual cosa puo’ comportare “il rifiuto di riconoscere sentenze newyorkesi aventi contenuto simile”. In conclusione, la corte ribalta la sentenza di primo grado e concede il sequestro (“attachment”) dei beni della società convenuta.
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